Il tesserino di esenzione per invalidità è rilasciato a vista dagli sportelli distrettuali dietro presentazione di:
• documento di riconoscimento valido;
• TEAM – codice fiscale;
• invalidi per servizio: decreto ministeriale in copia autentica (od originale in visione e fotocopia);
• invalidi di guerra: modello 69 in copia autentica (od originale in visione e fotocopia);
• invalidi civili: verbale di invalidità in copia autentica (od originale in visione e fotocopia);
• infortunati sul lavoro: attestato INAIL in copia autentica (od originale in visione e fotocopia).
Il tesserino di esenzione per invalidità ha validità illimitata (ai sensi della nota R.L. prot. n. 132801 del 4.12.2003) per:
• invalidi civili 100%
• ciechi civili
• sordomuti
• tutti i casi in cui la condizione di invalidità è permanente e non suscettibile di modificazione alcuna.
Il tesserino di esenzione per invalidità ha validità di 10 anni per:
• invalidità civile inferiore al 100%, salvo i casi considerati rivedibili
Il tesserino di esenzione per invalidità rivedibili ha validità limitata alla data di rivedibilità. È comunque prevista una proroga per 6 mesi in attesa del nuovo verbale di invalidità, prorogabile di ulteriori 6 mesi.