Le certificazioni valide per il riconoscimento del diritto all’esenzione devono riportare la diagnosi e possono essere rilasciate da:

  • le aziende sanitarie locali;
  • le aziende ospedaliere, compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato assimilati alle aziende ospedaliere ai sensi dell’art.1 comma 3, del d.lgs. n. 269/1993;
  • gli enti di ricerca di cui all’art. 40 della legge n. 833/1978;
  • gli Istituti di ricovero ecclesiastici classificati di cui all’art. 41, legge n. 833/1978;
  • gli Istituti di ricovero ecclesiastici non classificati e le Istituzioni a carattere privato, riconosciuti presidi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell’art. 43, comma 2, legge n.833/1978;
  • le Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all’Unione europea.

Sono, altresì, valide ai fini del riconoscimento dell’esenzione:

  • le certificazioni rilasciate da commissioni mediche degli ospedali militari;
  • la copia della cartella clinica rilasciata dalle strutture di cui sopra;
  • la copia del verbale redatto ai fini del riconoscimento dell’invalidità;
  • la copia della cartella clinica rilasciata da Istituti di ricovero accreditati e operanti nell’ambito del SSN, previa valutazione del medico del distretto.